Per visita fiscale s’intende l’accertamento sanitario al lavoratore effettuato da un medico incaricato dall’INPS in caso di assenza dal lavoro per malattia, il quale ha il compito di accertare la correttezza in merito alla diagnosi ed alla prognosi certificate dal medico curante o di struttura sanitaria al lavoratore dipendente.
Il dipendente ha l’obbligo di essere reperibile dal medico dell’ente previdenziale nei giorni di prognosi e negli orari stabiliti dalla legge. È necessario precisare che vi sono delle distinzioni inerenti la reperibilità nel caso si tratti di dipendenti pubblici o privati.
- Dipendenti pubblici: devono essere reperibili all’indirizzo da loro indicato tutti i giorni (compresi i festivi) dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.
- Dipendenti privati: devono essere reperibili all’indirizzo fornito tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
Inoltre, con il decreto del 17 Ottobre 2017 n° 206 sono state introdotte delle novità:
- Anche i festivi sono ricompresi nelle visite mediche.
- La visita fiscale può essere disposta più volte, anche nell’arco della stessa giornata.
- Inserimento della percentuale di invalidità per assenza dovuta a malattia riconducibile ad invalidità o menomazione.
Controllo fiscale e Irreperibilità del lavoratore
Nel caso in cui il lavoratore sia irreperibile alla visita fiscale nelle ore indicate, quest’ultimo può incorrere in sanzioni (le quali devono essere commisurate al tipo di comportamento dello stesso tenuto durante l’intero rapporto di lavoro) fino ad arrivare al licenziamento per giusta causa.
Occorre precisare al riguardo che il licenziamento è ingiustificato nel caso allontanamento temporaneo del lavoratore certificato dal medico dall’indirizzo fornito se finalizzato a farlo stare meglio o favorire la sua guarigione, (es: attacchi di panico o depressione).
Esoneri e assenze giustificate dalla visita fiscale
Nel caso in cui si parli di esoneri dai controlli fiscali, bisogna fare riferimento a:
- indicazione nel certificato medico di malattia del codice E nei casi previsti (attacchi di panico o depressione) da parte del medico che lo emette.
- prescrizione medica di allontanamento temporaneo del lavoratore finalizzato a favorirne la guarigione.
- ricovero ospedaliero.
- presenza di patologia grave che richieda cure salvavita.
Mentre per quanto riguarda le assenze giustificate:
- acquisto farmaci.
- visita sanitaria.
- ritiro referti.
- cure dentarie.
- visite a parenti ricoverati.
In tali casi, l’assenza temporanea dall’indirizzo di reperibilità fornito deve essere comprovata.
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