Assenza da lavoro per malattia, l’accertamento tramite visita fiscale


Assenza da lavoro per malattia, l'accertamento tramite visita fiscale




L’accertamento fiscale inerente all’ assenza dal lavoro per di malattia consiste in una visita medica al lavoratore effettuata da un medico incaricato dall’ente previdenziale per verificare la correttezza della diagnosi e della prognosi della malattia certificata dal medico curante o di struttura sanitaria al dipendente.

La visita fiscale può essere effettuata a decorrere dal primo giorno della malattia a seguito dell’invio del certificato medico di malattia da parte del medico curante (con l’invio telematico) o dello stesso lavoratore (con l’invio cartaceo).

Tale visita medica può realizzarsi più volte nel corso della sua durata e, addirittura, più volte nell’arco della stessa giornata.

Tabella dei contenuti




Accertamento fiscale e soggetti interessati

I soggetti interessati ad una verifica della veridicità e alla correttezza della certificazione presentata dal lavoratore sono:

  • Inps
  • Il datore di lavoro.

Ai fini dell’accertamento fiscale da parte del medico incaricato dall’ente previdenziale,
il lavoratore deve fornire all’interno della certificazione prodotta un indirizzo di reperibilità, se diverso dal domicilio o dalla residenza.

La reperibilità del dipendente differisce a seconda che esso lavori nel settore pubblico o privato.

  • dipendente pubblico: deve essere reperibile tutti i giorni, inclusi i festivi, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.
  • dipendente privato: deve essere reperibile tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

In caso di assenza ingiustificata dall’indirizzo fornito, il lavoratore può essere soggetto a sanzioni,
(la cui entità tiene conto anche del comportamento tenuto dallo stesso nell’intero percorso lavorativo),
e perfino al licenziamento per giusta causa.

Tuttavia, vi sono casi espressi dalla legge di assenza giustificata e di esonero del lavoratore dalla visita fiscale quali:

  • acquisto farmaci.
  • visita sanitaria.
  • ritiro referti.
  • cure dentarie.
  • visite a parenti ricoverati.

In tali casi, l’assenza temporanea dall’indirizzo di reperibilità fornito deve essere comprovata.

Esonero dalla visita fiscale ed esito dell’accertamento

Ci sono delle cose da sapere riguardo gli esoneri dell’accertamento fiscale e agli esiti. Per il primo caso si può parlare di:

  • indicazione nel certificato medico di malattia del codice E nei casi previsti (attacchi di panico o depressione) da parte del medico che lo emette.
  • prescrizione medica di allontanamento temporaneo del lavoratore finalizzato a favorirne la guarigione.
  • ricovero ospedaliero.
  • presenza di patologia grave che richieda cure salvavita.

Nel secondo caso invece, se l’esito del medico incaricato dall’INPS differisca da quello certificato,
il lavoratore che non è concorde, deve manifestare il proprio dissenso al momento dell’esito,
il quale verrà messo a verbale dal medico e sottoscritto da lavoratore,
al quale comunicherà la data in cui dovrà presentarsi all’ufficio medico legale per una nuova visita medica,
a seguito della quale verrà espresso il giudizio definitivo.


Per una stampa libera


sostieni il nostro lavoro con una donazione

Le donazioni con PAYPAL sono sicure al 100%