La professione del giornalista pubblicista si distingue da quella del giornalista professionista poiché, mentre questi ultimi svolgono la professione giornalistica in maniera esclusiva e continuativa, invece i pubblicisti, accanto all’attività giornalistica svolgono anche altri lavori. Per diventare giornalista pubblicista, uno dei requisiti richiesti è quello di aver svolto attività giornalistica retribuita e continuativa per almeno 24 mesi presso una o più testate (web, radiotelevisive o carta stampata) regolarmente registrate e dirette da una persone iscritta all’Albo dei giornalisti.
Come poter iscriversi all’elenco dei giornalisti pubblicisti
Per potersi iscrivere all’elenco dei giornalisti pubblicisti, non occorre sostenere un Esame di stato (come, invece, è richiesto quando si voglia diventare giornalisti professionisti) ma occorre inoltrare la propria domanda di iscrizione presso la sede dell’Ordine dei giornalisti della propria regione di residenza.
Le regole cambiano da regione a regione e queste attengono in particolare a:
- documenti da presentare;
- modalità di retribuzione;
- numero minimo di articoli da presentare.
Se si vuole diventare giornalista pubblicista a Roma, ci si deve attenere a quanto previsto dalla regione Lazio.
In particolare, per iscriversi all’elenco dei giornalisti pubblicisti nella regione Lazio, è necessario aver collaborato con una testata regolarmente iscritta al registro della stampa (presso il Tribunale di competenza) e che abbia un direttore responsabile giornalista professionista oppure giornalista pubblicista. La collaborazione deve essere retribuita e continuativa per 24 mesi, indifferentemente dalla periodicità o dal mezzo di diffusione della testata stessa.
Per quanto riguarda la retribuzione, al termine dei 2 anni di collaborazione, l’aspirante pubblicista dovrà dimostrare di aver percepito almeno 5000 euro lordi nel biennio. Quanto, invece, al numero di articoli, deve dimostrare di averne pubblicati 80 con una o più testate per 24 mesi.
In passato, era obbligatorio sottoporre il candidato ad un colloquio orale; ora, invece, il Consiglio, sulla base dei requisiti presentati, potrà convocare a colloquio il candidato solo se ha dubbi o necessità.
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