La pensione è uno dei traguardi più ambiti di ogni lavoratore. Ma cosa succede se, dopo averla raggiunta, si vuole continuare a lavorare? Oppure se si vuole integrare la pensione con un reddito da lavoro? Ricordiamo che è possibile vedere i contributi versati sul sito dell’INPS.
Insomma: si può lavorare se si è in pensione?
La risposta è positiva, dato che dal 2009 non esiste più il divieto di cumulo tra redditi da pensione e redditi da lavoro, dipendente o autonomo (secondo quanto stabilito dal decreto legge 112/2008).
Tuttavia esistono alcuni limiti e alcune eccezioni.
Innanzitutto va detto che possono lavorare coloro che sono in pensione e percepiscono la pensione con il sistema retributivo o misto (cioè quei soggetti che hanno iniziato a versare i contributi prima del 31 dicembre 1995).
Invece i pensionati contributivi puri (vale a dire quei soggetti che sono stati iscritti per la prima volta alla previdenza obbligatoria a partire dal 1° gennaio 1996) possono continuare a lavorare, anche se sono in pensione, se sussiste almeno uno di questi requisiti:
- 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini
- 40 anni di contribuzione
- 35 anni di contribuzione e 61 anni di età anagrafica
Per quanto riguarda invece i percettori di pensione di invalidità, questi possono continuare a lavorare purché vengano rispettati alcuni requisiti reddituali.
Infatti in questo caso è prevista la decurtazione della pensione in base al superamento di determinate soglie di reddito ed in particolare:
- 25% in meno se il reddito da lavoro supera di 4 volte il trattamento minimo INPS
- 50% se il reddito supera di 5 volte il trattamento minimo INPS.
Ovviamente chi percepisce la pensione di inabilità al lavoro non può lavorare (dato che per percepire tale assegno vige il presupposto di non poter lavorare).
Infine, chi percepisce la pensione di reversibilità, può lavorare, purché vengano rispettati questi requisiti:
- riduzione del 25%, se il reddito da lavoro è compreso tra 3 e 4 volte l’importo del trattamento minimo INPS
- riduzione del 40%, se il reddito supera di 4 volte il trattamento minimo INPS
- riduzione del 50%, se il reddito supera di 5 volte il trattamento minimo INPS
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