L’agente di commercio Folletto è un venditore porta porta che si occupa della vendita dell’aspirapolvere Folletto. L’agente di commercio Folletto percepisce delle provvigioni sulle vendite effettuate e, dal punto di vista fiscale, su tali provvigioni vige una ritenuta a titolo di imposta del 23% da parte dell’azienda. La ritenuta viene applicata sul totale delle provvigioni percepite ridotte del 22%.
Agente di commercio e partita iva
Questo comporta che i venditori porta a porta vengono esonerati dalla dichiarazione dei redditi (a meno che l’agente non percepisca anche altri redditi). I venditori porta a porta (e quindi anche gli agenti Folletto) sono esonerati anche dall’IRAP e dagli studi di settore mentre sono obbligatorie per loro la dichiarazione IVA, lo spesometro, la tenuta delle scritture contabili e le comunicazioni trimestrali ai fini IVA.
Occorre distinguere, poi, fra il venditore porta a porta occasionale e quello professionale: nel primo caso, si dice occasionale l’attività per cui il reddito netto annuo che ne deriva non supera i 5000 euro (reddito da considerare a lordo della deduzione del 22% e dunque 6400 euro). Dunque, il venditore porta a porta non dovrà nemmeno dichiarare il reddito da venditore nel modello unico, se di importo minore di 6400 euro. Non avrà nemmeno l’obbligo di aprire la partita IVA ma dovrà semplicemente rilasciare una ricevuta alla società per l’importo delle provvigioni che gli spettano.
Invece, nel caso di venditore porta a porta professionale, questo è obbligato ad aprire la partita IVA entro 30 giorni dal superamento del limite di provvigione lorda di 6400 euro. Il codice ATECO per la partita IVA è 46.19.02 “procacciatore d’affari di vari prodotti senza prevalenza alcuna”.
I venditori a domicilio non possono sottostare al regime forfettario; inoltre, anche se procedono all’apertura della partita IVA, non sono obbligati alla comunicazione al Registro delle Imprese né all’iscrizione alla Camera di Commercio o alla gestione INPS commercianti.
Commenta per primo