Agriturismo, che tipo di società aprire


Agriturismo




Quando si parla di aprire un agriturismo si fa riferimento ad un’attività di ricezione ed ospitalità che consiste in servizi di alloggio, somministrazione di pasti e bevande e attività ricreative e culturali in rapporto di connessione e complementarità rispetto all’attività agricola che deve rimanere l’attività principale. Dal punto di vista giuridico, per attività agrituristica ci si riferisce alle attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

Agriturismo e attività agricola

L’imprenditore agricolo esercita, dunque, sia attività agricola, legata alla coltivazione e alla vendita dei prodotti, sia attività commerciale, ospitando i clienti e somministrando loro pasti e bevande.

Quando si vuole iniziare l’attività agrituristica, che tipo di società si può aprire?




L’attività agrituristica può essere esercitata sotto forma di:

  • ditta individuale, in questo caso le qualifiche professionali da possedere sono o quella di coltivatore diretto (se l’imprenditore opera in prevalenza con il lavoro proprio o dei familiari) o di imprenditore agricolo o professionale (cioè colui che, avendo competenze e conoscenze professionali, dedichi alle attività agricole, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo o che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro);
  • forma societaria, l’oggetto esclusivo deve essere l’esercizio dell’agricoltura e delle attività connesse.

La ragione sociale deve contenere l’indicazione di società agricola mentre per quanto riguarda la forma giuridica, si possono avere:

  • società di persone, almeno uno dei soci deve essere in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale;
  • società in accomandita semplice, almeno un socio accomandatario deve essere imprenditore agricolo professionale;
  • società di capitali, l’amministratore deve avere la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto.

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