Apprendistato, come funzionano i contributi da versare all’INPS


Apprendistato, come funzionano i contributi da versare all'INPS




Per quanto riguarda i contributi del contratto di apprendistato del 2018, il quadro normativo ha cambiato alcune disposizioni. Norme sulla mobilità, sullo sgravio contributivo applicato e su datori di lavoro che occupavano fino a 9 dipendenti hanno subito cambiamenti conseguenti al Jobs Act del 2015.

La più recente Legge di Stabilità ha infatti previsto a fornire alcune agevolazioni fiscali sia per i datori di lavoro che per i lavoratori stessi. Vediamo nello specifico quali sono stati i cambiamenti principali in ambito contributivo ricordando che anche i diritti e doveri del contratto di apprendistato.

Piano contributivo del contratto di apprendistato 

È opportuno sapere che i giovani fra i 15 e 29 anni possono essere assunti come apprendisti (considerando che dai 18 è possibile stipulare un apprendistato per l’alta formazione e la ricerca), a meno che non si tratti di un contratto di apprendistato professionalizzante con trattamenti di disoccupazione. In questo ultimo caso l’età minima non viene considerata.




Solitamente, se il contratto di apprendistato è indirizzato verso l’ottenimento di un diploma per una specializzazione tecnica, le ore di formazione a carico del datore di lavoro non sono retribuite o, perlomeno, il lavoratore percepisce un 10% della retribuzione dovuta. Naturalmente, in caso di assunzione a tempo determinato o indeterminato, la retribuzione raggiunge il 100% di quanto stabilito.

Apprendistato e agevolazioni sui contributi

Tutti i lavoratori con contratto di apprendistato versano contributi che corrispondono al 5,84%. Nel caso
che i lavoratori vengono assunti, i datori di lavoro necessitano di versare una contribuzione del 10/11%
all’INPS a fini previdenziali. Da considerare inoltre che i datori di lavoro che hanno a carico meno di 9
lavoratori
hanno tale aliquota del 10% ridotta di 8,5 punti per il primo anno di contratto e di 7 punti per
il secondo.

Da notare tuttavia che, se il lavoratore risulta assente, necessita d’essere escluso da tale operazione
contributiva. Nel caso che ne venga assunto un altro al suo posto, l’aliquota verrà applicata su
quest’ultimo che prenderà il suo posto.


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