Molte persone in Italia decidono di aprire un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per gestire le proprie comunicazioni. Secondo la legge 221 del 2012 per le società iscritte al Registro delle imprese, le ditte individuali, i professionisti iscritti ad un ordine e le Pubbliche Amministrazioni è obbligatorio avere la PEC, un indirizzo di posta elettronica che permetta di inviare email che abbiano lo stesso valore legale delle raccomandate con ricevuta di ritorno.
Eliminare le comunicazioni cartacee
È proprio per questo motivo che, grazie alla PEC, molte aziende possono eliminare le comunicazioni cartacee ad esempio quando inviano stipendi ai dipendenti, quando indicono assemblee o giunte o in molte altre occasioni.
La PEC garantisce a chiunque invia il messaggio che quello sia stato spedito o ricevuto e che il suo contenuto non venga modificato da nessuno (e così gli eventuali allegati).
Quindi, a differenza della posta elettronica ordinaria, la PEC dà agli utenti certezza a valore legale dell’invio e della consegna delle email al destinatario.
“Certificata” infatti vuol dire che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati.
Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna. Negli avvisi inviati dal gestore c’è anche un riferimento temporale che indica data e ora in cui è avvenuta ciascuna operazione.
I gestori inviano avvisi anche in caso di errore
I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna), in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.
Se il mittente smarrisce le ricevute, il gestore conserverà per 30 mesi la traccia informatica delle operazioni svolte, che consentirà la riproduzione delle ricevute stesse con lo stesso valore giuridico.
Da tutto ciò discende anche l’opponibilità a terzi dell’avvenuta consegna del messaggio.
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