Sono diversi i lavoratori che si sono ritrovati in cassaintegrazione a causa delle difficoltà che il Coronavirus ha causato.
Chi si trova in cassaintegrazione ha diritto a fruire dei permessi previsti dalla Legge 104, vale a dire i 3 giorni al mese per prestare cure ad un parente o coniuge con disabilità.
In particolare, i permessi spettano:
- in misura piena (in caso di cassaintegrazione ad orario ridotto, cassaintegrazione in deroga ed assegno ordinario FIS ad orario ridotto)
- in maniera riproporzionata (è il caso dei lavoratori in part time verticale e, in alcuni casi, dei lavoratori percettori di integrazioni salariali per causale Covid-19, ossia i permessi durante la “cassa integrazione Coronavirus”).
Dunque i diritti ai permessi per la Legge 104 maturano in proporzione alle ore di lavoro prestate.
Ma ci sono anche dei casi in cui al lavoratore non spetta alcun permesso, come ad esempio a chi è in cassaintegrazione a zero ore lavorate per tutto il mese.
Infatti, poiché il lavoratore è già assente dal lavoro, decade il motivo per cui i permessi previsti dalla Legge 104 vengono concessi.
Se ad esempio, la sospensione dura per un mese intero, al lavoratore non spetta alcun giorno di permesso.
Le regole appena viste valgono sia nel caso di cassaintegrazione ordinaria che straordinaria.
Anche in caso di cassaintegrazione straordinaria
Dunque, anche in caso di cassaintegrazione straordinaria con zero ore lavorate, il lavoratore non ha diritto a fruire dei permessi previsti dalla Legge 104.
Se, invece, la cassaintegrazione straordinaria inizia nel corso del mese, bisogna rivedere in maniera proporzionata quanti giorni di permessi spetteranno al lavoratore.
Infine, nel caso di cassaintegrazione in deroga (quella che spetta ai lavoratori che non hanno diritto alla CIGO, CIGS, FIS o Fondi di solidarietà bilaterali e alternativi), i diritti dei lavoratori sono gli stessi di quelli visti per la cassaintegrazione ordinaria.
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