Coltivatore diretto, serve fare la scia?

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Coltivatore

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La SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) deve essere presentata dall’imprenditore agricolo al Comune qualora voglia vendere direttamente i prodotti che produce.

Svolgere l’attività di coltivatore diretto

Serve per poter svolgere l’attività di vendita diretta presso il luogo di produzione o in forma itinerante (presso mercati, manifestazioni o eventi, richiedendo al Comune anche il numero di posteggio presso cui posizionarsi con il proprio stand o bancarella) o presso una sede fissa (attinente all’azienda o altro di cui l’imprenditore disponga), dei prodotti ottenuti dal coltivatore diretto che esercita attività come coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e altre connesse.

La richiesta può essere effettuata dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, che siano iscritti al Registro delle Imprese e che potranno così vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, su tutto il territorio nazionale.

Per questo, occorre rivolgersi al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune di appartenenza e compilare il modulo che poi andrà riconsegnato al Comune.

La SCIA serve infatti per attestare che il coltivatore diretto possegga i requisiti soggettivi ed oggettivi per effettuare la vendita dei prodotti che produce.

In particolare, i requisiti sono:

  • iscrizione come imprenditore agricolo al Registro delle Imprese;
  • svolgimento dell’attività da parte della stessa persona che svolge attività agricola;
  • di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o frode nella preparazione degli alimenti, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività.

Il divieto ha efficacia per un periodo di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;

  • I prodotti messi in vendita devono essere prevalentemente derivanti dall’attività stessa (dunque in misura maggioritaria);
  • rispetto dei requisiti edilizi ed igienico- sanitari, di sicurezza e prevenzione incendi nel caso di vendita all’interno di locali;
  • rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti nel caso di vendita di latte crudo.

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