Coltivatore diretto, si possono vendere i prodotti? 


Coltivatore diretto




Secondo l’art.31 della legge 590/1965, è considerato coltivatore diretto chi si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei terreni e allallevamento del bestiame, purché la forza lavoro sua e dei membri del suo nucleo familiare che collaborano con lui nellesercizio dellattività non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità dellazienda agricola.

Coltivatore diretto e registro delle imprese

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che siano iscritti nel Registro delle Imprese, possono vendere al dettaglio direttamente, su tutto il territorio nazionale, i prodotti che siano stati realizzati in misura prevalente dalla propria azienda.

Così come possono vendere i prodotti derivati, ovvero quelli ottenuti con attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa. La vendita diretta può avvenire sia in maniera itinerante sia su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico. Per poter avviare quest’attività, bisognerà comunicarlo al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune competente e, se la vendita avviene in maniera non itinerante utilizzando aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio, bisognerà fare un’ulteriore richiesta al Comune ovvero l’assegnazione del posteggio.

Diverso è il caso in cui la vendita al dettaglio dei propri prodotti o derivati venga svolta su superfici all’aperto pertinenti all’azienda agricola o in aree private di cui l’imprenditore disponga: in questo caso, infatti, non bisogna presentare nessuna dichiarazione di inizio attività.




Quindi, i requisiti soggettivi ed oggettivi per poter vendere i prodotti sono:

  • iscrizione come imprenditore agricolo al Registro delle Imprese;
  • non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o frode nella preparazione degli alimenti, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna;
  • rispettare i requisiti edilizi ed igienico- sanitari, di sicurezza e prevenzione incendi nel caso di vendita all’interno di locali;
  • nel caso di vendita di latte crudo, rispettare normative igienico-sanitarie vigenti.

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