Coltivatore diretto, quali permessi occorrono per vendere?  


Coltivatore




Il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo possono vendere i prodotti derivanti dalla produzione agricola.

I requisiti per diventare coltivatore diretto

Per poterla effettuare, però, il coltivatore diretto deve possedere requisiti soggettivi:

  • essere iscritto come imprenditore agricolo al Registro delle Imprese;
  • l’attività deve essere svolta dalla stessa persona che svolge l’attività agricola;
  • non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o frode nella preparazione degli alimenti, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Ma anche requisiti oggettivi come:

  • i prodotti messi in vendita devono essere prevalentemente derivanti dall’attività stessa (dunque in misura maggioritaria);
  • nel caso di vendita di latte crudo, devono essere rispettate le specifiche normative igienico-sanitarie vigenti.

A questo punto, il coltivatore diretto può decidere di vendere direttamente in azienda (in questo caso, se si effettua la vendita su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda o in altre aree private di cui l’imprenditore disponga, non c’è bisogno di comunicare l’inizio dell’attività).




In questo caso, bisogna rispettare un altro requisito oggettivo, ovvero il rispetto dei requisiti edilizi ed igienico-sanitari, di sicurezza e di prevenzione incendi nel caso di vendita nei locali dell’azienda.

Oppure la vendita può avvenire in maniera itinerante; ancora, al dettaglio su aree pubbliche come mercati o durante eventi pubblici (in questo caso, bisognerà richiedere al Comune anche il numero di posteggio assegnato) ed infine con il commercio elettronico.

Bisogna richiedere l’inizio dell’attività al Comune (in particolare al SUAP-Sportello Unico per le Attività Produttive) in cui risiede l’azienda; nel modulo saranno indicate:

  • le generalità del richiedente;
  • le modalità di vendita;
  • il tipo di prodotti;
  • la locazione dell’azienda;
  • l’iscrizione al Registro delle Imprese.

Se il Comune attesta la carenza dei requisiti e dei presupposti legittimanti l’avvio dell’attività, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta dei provvedimenti di divieto della prosecuzione dell’attività.


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