Dopo aver fatto la domanda di disoccupazione (ma anche prima di farla) è necessario conoscere tutti i passaggi e l’iter, affinché poi lo svolgimento vada nel senso giusto. In questo caso parleremo delle precisazioni diffuse dall’INPS per quanto concerne i termini di decadenza all’azione giudiziaria per le prestazioni non riconosciute e la prescrizione dell’indennità di disoccupazione non agricola.
L’INPS ha infatti specificato nella sua nota del 6 novembre 2018 che in caso di reiezione della domanda, il giorno a partire dal quale possiamo proporre la deposizione di un’azione giudiziaria è dipendente dalla data di comunicazione della decisione del Comitato provinciale competente. Questo tipo di ragionamento vale solo in funzione del fatto che non si siano ancora superati i termini massimi previsti, ossia i 300 giorni.
Disoccupazione le tempistiche della domanda
Nel caso in cui invece la comunicazione del Comitato provinciale di competenza arrivi oltre i giorni massimi previsti, possiamo far valere il nostro diritto dal 301esimo giorno della presentazione della domanda. Nella nota del 6 novembre, però, arrivano anche dei chiarimenti per quanto riguarda le prestazioni riconosciute soltanto in parte.
Difatti l’INPS specifica che queste circostanze sono legate al momento in cui la prestazione è definitiva ma l’organo tiene in conto soltanto di alcuni elementi di tipo contributivo. In quel caso il richiedente possiede un credito nei confronti dell’INPS che potrà scadere soltanto dopo un anno, e che quindi potrà essere utilizzato liberamente nel corso dei 365 giorni.
Un altro aspetto molto importante che bisogna tenere a mente è che nel caso in cui un qualsiasi evento successivo alla liquidazione della prestazione determini un aumento di prestazione e quindi di impegno, sorgerebbe un nuovo diritto per il creditore. Il lavoratore a quel punto deve far valere il termine di prescrizione quinquennale e non soggiace ai termini di decadenza in genere previsti. Ricordatevi quindi tenere in considerazione tutti questi aspetti.
Commenta per primo