Nell’ambito del proprio lavoro di videomaking può capitare di filmare una o più persone in un luogo pubblico.
Ma è possibile farlo senza il suo consenso o si commette reato?
Supponiamo di trovarci in una piazza o in un bar e di filmare una persona: in questo caso si incorre in un reato? Ebbene, la legge sancisce il divieto di diffondere i filmati di persone sconosciute, anche se si trovano in un luogo pubblico.
Infatti questi filmati non potranno essere pubblicati o distribuiti senza il consenso della persona filmata. Insomma il video potrà essere realizzato solo per uso esclusivamente personale.
Però ci sono delle eccezioni.
Infatti, secondo la legge: “Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”.
Ma il filmato non può essere esposto o messo in commercio se rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona filmata. Inoltre le riprese video sono considerate illecite qualora possano provocare molestia alla persona ritratta (e in questo caso non possono ovviamente essere diffuse).
Per quanto riguarda invece i video fatti durante gli eventi pubblici (feste, comizi, concerti, partite), il videomaker può pubblicarli, purché le persone riprese vengano rese non riconoscibili (ad esempio sfocando i volti).
Se però il video ha ad oggetto una o più persone determinate (ad esempio gli sposi in un matrimonio), coloro che sono stati ripresi incidentalmente non possono opporsi alla pubblicazione del video.
Anche se il video ha ad oggetto un monumento, nel caso in cui incidentalmente nella ripresa rientrino altri soggetti, quel video
potrà essere diffuso senza il loro consenso.
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