Quarantena, viene calcolata ai fini pensionistici?


Quarantena




Fra i tanti dubbi che attanagliano i lavoratori in questo periodo caratterizzato dall’emergenza Coronavirus, c’è quello riguardante il trattamento, a fini pensionistici, del periodo di quarantena. A questo proposito, è stato dichiarato che il periodo di quarantena, con sorveglianza attiva o con permanenza domiciliare fiduciaria, venga equiparato alla malattia e dunque al lavoratore spetta la relativa indennità economica e quindi si conteggia ai fini pensionistici.

Quarantena e pensione

Inoltre, è stato stabilito che tale periodo non rientri nel periodo di comporto, vale a dire il numero massimo di giorni in cui un lavoratore può assentarsi da lavoro, conservando il proprio posto. Il medico curante certifica il periodo di malattia tramite il certificato di malattia riportante gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena. A tal proposito, va detto che sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi prima dell’entrata in vigore del Decreto (quindi prima del 17 marzo).

Il medico curante redige apposito certificato medico, in forma telematica, anche nel caso in cui il lavoratore risulti essere positivo al COVID-19. La novità di quanto disposto circa la quarantena equiparata alla malattia è che gli oneri sono interamente a carico dello Stato, invece che dei datori di lavoro e dell’INPS.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, ai quali, in base alla legge 104, sia stato riconosciuto il possesso di una disabilità grave o di essere soggetti a rischio (per immunodepressione o patologie oncologiche o perché seguono terapie salvavita), il periodo di assenza dal lavoro viene equiparato, fino al 30 aprile 2020, ad un ricovero ospedaliero. In linea generale, un periodo di malattia per i lavoratori dipendenti è pienamente valido per il calcolo a fini pensionistici; infatti, durante tale periodo, l’INPS riconosce i contributi figurativi per malattia utili per:




  • il diritto a tutte le pensioni (escluso il requisito di 35 anni per la pensione di anzianità);
  • la misura di tutte le pensioni;
  • il raggiungimento delle 78 giornate richieste ai fini della disoccupazione con requisiti ridotti.

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