La Cassa Integrazione in deroga è uno strumento a sostegno economico dei lavoratori di imprese non destinatarie della normativa sulla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.
Spetta a tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti, lavoratori con contratto di somministrazione e lavoratori a domicilio, dipendenti da aziende che operino in determinati settori produttivi o specifiche aree regionali, individuate in specifici accordi governativi.
I lavoratori devono avere come requisiti:
- un’anzianità lavorativa, presso la ditta richiedente il trattamento, di almeno 90 giorni alla data della richiesta (nel computo vanno comprese anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione Separata, a condizione che non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni, che il lavoratore operi in regime di monocommittenza e che il reddito conseguito sia superiore a 5000 euro);
- aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale presso il Centro per l’Impiego.
Nel caso della Cassa Integrazione in deroga, spetta al lavoratore un’indennità pari all’80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le 0 e il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali.
Ad ogni modo, l’importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno.
Data la situazione di emergenza per via dell’epidemia di Coronavirus, il Decreto legge 17 marzo 2020 n.18 ha stabilito che le regioni e le province autonome possono riconoscere trattamenti di Cassa Integrazione in deroga ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti (esclusi soltanto i datori di lavoro domestici), per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione del lavoro.
Be the first to comment