Si sente spesso parlare di sgravi per i datori di lavoro che assumono certe categorie di lavoratori. Fra questi tipi di sgravi ci sono le agevolazioni per coloro che assumono lavoratori in cassa integrazione.
In particolare, gli sgravi spettano ai datori di lavoro, comprese le cooperative di produzione e lavoro, che assumono a tempo pieno e indeterminato (o associano, nel caso delle cooperative) lavoratori che abbiano fruito della CIGS per almeno tre mesi, anche non continuativi, ma che siano dipendenti di imprese in CIGS da almeno sei mesi continuativi.
Le agevolazioni non spettano se i datori di lavoro:
- abbiano in corso sospensioni a zero ore per CIGS
- abbiano effettuato licenziamenti per riduzione di personale nei 12 mesi antecedenti, a meno che l’assunzione riguardi professionalità sostanzialmente diverse
- sono tenuti all’assunzione in virtù di una disposizione di natura legale o contrattuale
Le agevolazioni non si applicano se l’assunzione riguarda lavoratori collocati in CIGS nei 6 mesi precedenti da impresa in rapporto di collegamento o controllo, o riconducibile, anche per interposta, allo stesso proprietario.
Il datore di lavoro ha diritto ad un incentivo contributivo che consiste nella riduzione dell’aliquota contributiva nella misura pari a quella prevista per gli apprendisti (10%), per un periodo di 12 mesi.
Altri sgravi spettano ai datori di lavoro che assumono lavoratori in Cassa Integrazione con assegno di ricollocazione (Tempo Indeterminato).
Un esonero contributivo
L’agevolazione consiste in un esonero contributivo pari al 50% per un periodo di 18 mesi.
Nel caso di assunzione di lavoratori in Cassa Integrazione con assegno di ricollocazione (Tempo Determinato), lo sgravio consiste in un esonero contributivo pari al 50% per un periodo di 12 mesi.
Infine, con il Decreto Sostegni Bis nasce il contratto di rioccupazione, una nuova tipologia di contratto che si applicherà a tutti i settori e sarà a tempo indeterminato.
Gli sgravi contributivi, in questo caso, sono pari al 100% ma andranno restituiti nel caso in cui il lavoratore non venga assunto.
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