La Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) è uno strumento previsto per i lavoratori di imprese che si trovano in grave crisi o che stanno affrontando processi di ristrutturazione, riorganizzazione aziendale o procedure concorsuali.
Per poter far ricorso alla CIGS
L’azienda, per poter far ricorso alla CIGS, deve aver occupato mediamente nel semestre precedente la richiesta di intervento, più di 15 dipendenti (nel computo sono compresi gli apprendisti, i lavoratori part time, i lavoratori a domicilio e i dirigenti).
Il lavoratore, invece, per poter beneficiare del sussidio, deve aver maturato un’anzianità di almeno 90 giorni presso l’azienda che richiede il trattamento. La CIGS spetta, in particolare, agli operai, impiegati, quadri, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori poligrafi e giornalisti dipendenti da:
- imprese industriali, comprese quelle edili ed affini;
- imprese artigiane il cui fatturato, nel biennio precedente, dipendeva per oltre il 50% da un solo committente;
- aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, le cui imprese committenti siano interessate da CIGS;
- imprese appaltatrici di servizi di pulizia, la cui impresa committente sia destinataria di CIGS;
- imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
- imprese di vigilanza;
- imprese dell’editoria;
- imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale.
L’ammontare dell’assegno è pari all’80% della retribuzione
L’ammontare dell’assegno è pari all’80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le 0 ore ed il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali.
Per quanto riguarda la durata, le aziende possono ricorrere alla CIGS per un massimo di 36 mesi all’interno di un quinquennio:
- in caso di crisi aziendale, la durata va da 12 a 24 mesi;
- in caso di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, la durata va da 24 mesi (prorogabili di ulteriori 12 mesi per due volte);
- in caso di procedure concorsuali, la durata è di 18 mesi;
in caso di contratti di solidarietà, la durata è di 24 mesi (prorogabili per altri 24 mesi o 36 mesi se l’azienda è del Mezzogiorno).
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