Il lavoratore ha diritto al TFR nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, sia essa avvenuta per licenziamento che per dimissioni. Il TFR è il trattamento di fine rapporto e si concretizza con una somma di denaro. Esistono però dei casi in cui il lavoratore possa fare richiesta di anticipo del TFR, nel rispetto di determinate regole, stabilite per legge.
Come ricevere l’anticipo del TFR
Innanzitutto occorre sottolineare che per ricevere l’anticipo del TFR occorre una giusta causa. Per giusta causa si intendono diverse necessità, le quali sono:
- acquisto della prima casa per sé o per i propri figli;
- necessità di far fronte a spese sanitarie;
- necessità di sostenere le spese durante i periodi di fruizione di specifici congedi come ad esempio la maternità, etc;
Nel momento in cui il lavoratore decida di fare richiesta di anticipo del TFR, deve sussistere almeno una delle necessità elencate, altrimenti il datore di lavoro non accetta la richiesta. Inoltre, esistono anche delle condizioni che non permettono di richiedere l’anticipazione del TFR. Queste si verificano nel caso in cui l’azienda abbia meno di 25 dipendenti. Il datore di lavoro può rifiutare di versare l’anticipazione del TFR anche quando essa sia richiesta dal 10% degli aventi diritti nello stesso anno e dal 4% del complessivo.
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Tali condizioni limitative sono state stabilite dalla legge, al fine di tutelare non soltanto il lavoratore ma anche l’azienda stessa che dovrebbe versare il TFR. E’ opportuno introdurre una giusta causa per la richiesta, in modo tale da appurare la reale necessità dell’anticipazione.
Nello specifico della somma poi, per anticipazione del TFR si intende il versamento al lavoratore del 70% della quota spettante allo stesso, al termine del rapporto di lavoro. Tale somma, una volta anticipata, viene scalata dal totale dovuto al lavoratore.
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