La Cassa integrazione guadagni è uno strumento di sostegno del reddito che consiste nel versamento, da parte dell’INPS, di una somma di denaro nei confronti dei lavoratori che hanno subito una diminuzione della retribuzione come conseguenza della riduzione o sospensione della propria attività lavorativa.
La Cassa integrazione guadagni ordinaria per l’industria e l’edilizia è un’integrazione o sostituzione della retribuzione dei lavoratori per i quali è stata sospesa o ridotta la propria attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi temporanei e non imputabili all’impresa oppure ai dipendenti (intemperie stagionali o situazioni temporanee di mercato).
Cassa integrazione per chi ha un contratto di lavoro
Possono richiederla i lavoratori che abbiano un contratto di lavoro subordinato (compresi anche gli
apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante) esclusi i dirigenti e i lavoratori a
domicilio.
Per quanto riguarda la Cassa integrazione guadagni straordinaria, viene concessa dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ed erogata dall’INPS con lo scopo di sostituire e/o integrare la retribuzione
dei lavoratori sospesi o ad orario ridotto di aziende che si trovino in situazioni di difficoltà produttiva ma
anche allo scopo di favorire alle stesse di sostenere i processi di riorganizzazione.
Possono richiederla i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti se dipendenti di imprese per le
quali trovano applicazione solo le integrazioni salariali straordinarie e limitatamente alla causale di
intervento per crisi aziendale, esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.
E’ necessario che i lavoratori abbiano maturato un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni
La Cassa integrazione in deroga, invece, è uno strumento di sostegno per le imprese che non possano
usufruire della Cassa integrazione ordinaria oppure perché sono escluse da questi strumenti di
sostegno o perché abbiano già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie.
Può essere richiesta dai lavoratori subordinati che abbiano qualifica di operai, impiegati e quadri,
compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati che abbiano conseguito un’anzianità lavorativa
presso l’impresa di almeno 12 mesi.
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