La legge prevede che, nel caso di morte di un familiare entro il secondo grado di parentela, al lavoratore spettino tre giorni lavorativi di permessi di lavoro per lutto, che vanno utilizzati entro sette giorni dalla morte del familiare. Questi giorni lavorativi vengono normalmente retribuiti in busta paga a carico del datore di lavoro.
Non rientrano nei permessi di lavoro per lutto, i giorni festivi, i giorni di riposo e le domeniche.
Occorre ricordare che, se sfortunatamente per il lavoratore ci siano più decessi in un anno e abbia già utilizzato i tre giorni di permesso, non gliene spetteranno altri.
La legge ha sancito che i permessi per lutto retribuiti spettino solo nel caso di morte di:
- coniuge;
- convivente (deve risultare da una adeguata certificazione);
- genitore;
- figlio;
- fratello o sorella;
- nonno;
- nipote (figlio dei figli).
Ma il permesso non spetta nel caso di morte di un parente entro il secondo grado (zio o zia, cugini, nipote figlio del fratello o sorella, bisnonno) o affini (suocero o suocera, genero o nuora). Queste regole non valgono per tutti i lavoratori: ci sono dei particolari contatti collettivi o settori in cui i lavoratori possono beneficiare di permessi per lutto, anche nel caso di decesso di affini entro il primo grado (suocero o suocera, genero o nuora).
In altri casi, addirittura, i giorni di permesso aumentano da tre a cinque.
E’ discrezione del datore di lavoro decidere se concedere o meno i permessi per lutto familiare, ai lavoratori parasubordinati (ad esempio, chi lavora con contratto a progetto Co.Co.Co.).
Per fare richiesta del permesso, è necessario che il lavoratore comunichi tempestivamente al proprio datore di lavoro, che dovrà assentarsi per il decesso di un parente ed indicare i giorni di permesso che vuole utilizzare.Dovrà poi consegnare al datore di lavoro, tutta la documentazione sul decesso del parente corredata da autocertificazione o certificazione rilasciata dal Comune.
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