Permessi, come si richiedono?  


Permessi




Fra i diritti dei lavoratori ci sono quelli di poter andare in ferie, beneficiare di congedi e di permessi retribuiti. Il permesso indica un periodo, solitamente di breve durata, in cui il lavoratore può assentarsi dal lavoro.

Il permesso può spettare su base oraria

Il permesso può spettare su base oraria e per determinati motivi (come l’assistenza di un familiare disabile, per congedo matrimoniale, per l’allattamento, per studio, per effettuare esami o per ricoprire cariche istituzionali).

Fra i permessi retribuiti ci sono i ROL, permessi per riduzione dell’orario di lavoro: per poterne usufruire, se gli accordi collettivi lo richiedono, il dipendente dovrà inviare al datore un’istanza in carta semplice, che indichi le date e gli orari nei quali si vorrebbe assentare e il numero di ore di permesso; non è necessario indicare i motivi per cui si richiede il permesso.




Un’altra categoria di permessi sono quelli ex festività, che si possono fruire per compensare l’abolizione di alcune festività. Anche in questo caso non è necessario presentare apposita domanda ma se gli accordi collettivi lo richiedono, bisogna inviare un’istanza in carta semplice che indichi le date e gli orari nei quali ci si vorrebbe assentare e il numero delle ore di permesso.

Poi ci sono i permessi per la legge 104, vale a dire delle assenze dal lavoro retribuite pari a tre giornate mensili, per occuparsi dell’assistenza di un familiare portatore di handicap grave.

Per ottenere questi tipi di permessi

Per ottenere questi tipi di permessi bisogna presentare apposita domanda all’INPS, allegando anche il certificato di handicap grave più tutta la documentazione necessaria. Ancora, i lavoratori possono richiedere permessi per lutto o grave malattia di un familiare: si tratta di 3 giorni l’anno retribuiti.

Il lavoratore non è tenuto a dare preavviso per richiedere questi permessi però, in caso di grave malattia del parente, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro la documentazione che la comprovi entro 5 giorni dalla data di ripresa dell’attività, fatta salva la possibilità, per il datore, di richiedere la verifica della gravità dell’infermità.
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