Secondo il decreto legislativo 460/1997 una Onlus è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Il suo obiettivo, dunque, è perseguire finalità solidaristiche e di rilevanza sociale, che possono interessare diversi ambiti:
- assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria
- beneficenza
- istruzione o formazione
- sport dilettantistico
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico
- tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi
- promozione della cultura e dell’arte
- tutela dei diritti civili
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale
Una Onlus può assumere dipendenti?
Ma la domanda che ci si potrebbe porre è se una Onlus può assumere dipendenti.
La risposta è parzialmente positiva perché la Onlus può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ma esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero se le prestazioni sono necessarie a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.
Generalmente, la Onlus può assumere personale tramite:
- contratto di lavoro subordinato
- contratto a progetto o parasubordinato
- rapporto di lavoro occasionale (vale a dire lavoro autonomo esercitato in modo non continuativo e non abituale, che non può durare per più di 30 giorni per anno solare; se i compensi percepiti saranno superiori a 5000 euro, il lavoratore dovrà iscriversi alla gestione separata INPS)
- voucher per lavoro accessorio
Inoltre una Onlus può retribuire i volontari rimborsandoli delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
Infatti le modalità di corresponsione di questi rimborsi devono essere stabilite con una delibera del consiglio direttivo.
Infine, ricordando che una Onlus non può distribuire gli utili, secondo la legge gli stipendi e i salari che può pagare ai propri soci non devono essere superiori del 20% rispetto ai contratti nazionali.
Inoltre la Onlus non può compiere cessioni di beni o prestazioni di servizi ai soci a condizioni più favorevoli rispetto a quelle fatte agli estranei.
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