La Legge 104 prevede per il lavoratore disabile o per i lavoratori che assistono familiari affetti da disabilità gravi, dei permessi dl lavoro retribuiti. Questi permessi spettano ai familiari secondo un ordine di priorità: primo fra tutti, il coniuge convivente con la persona con disabilità grave; in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, subentrano:
- i genitori (anche adottivi);
- i figli conviventi;
- i fratelli conviventi;
- il parente o l’affine entro il terzo grado convivente.
Un requisito fondamentale è la convivenza che c’è quando c’è concomitanza fra residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione (il requisito deve essere provato tramite una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/20000 ARTT.46 e 47). C’è da fare delle precisazioni in merito. Nel caso dei tre giorni al mese si può anche non essere conviventi del portatore di handicap, anche se quest’ultimo ad esempio vive con un parente. Per il congedo straordinario invece la richiesta può essere fatta anche da un partente non convivente ma all’accettazione dovrà però trasferirsi nella casa in cui abita la persona che ha bisogno di assistenza.
Ma ci sono delle eccezioni a questo requisito
Per quanto riguarda la convivenza, non è necessario vivere nello stesso appartamento ma è possibile risiedere nello stesso stabile, allo stesso civico ma non nello stesso appartamento. Inoltre, il requisito della convivenza è soddisfatto anche nei casi di dimora temporanea.
E’ necessario iscriversi al registro della popolazione temporanea del proprio comune, così da attestare di aver fissato, per un determinato periodo, la propria dimora in un certo luogo (ad esempio, per motivi di lavoro, di famiglia, di salute o di studio).
Questa scelta può essere fatta per evitare di cambiare la propria residenza.
Tuttavia, se la permanenza dura più di 12 mesi, il cittadino non è più considerato temporaneo e deve richiedere l’iscrizione all’anagrafe come residente. Infine, il congedo spetta anche ai familiari di persone ricoverate, a meno che non sia a tempo pieno, ma ci sono delle eccezioni: cioè se i sanitari richiedono l’assistenza di un familiare oppure se le condizioni di salute del paziente sono molto gravi o ancora, se il paziente debba fare delle visite o delle terapie con una certa frequenza, fuori dalla struttura.
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