L’articolo 39 della nostra Costituzione tutela la libertà sindacale e la possibilità di costituire associazioni finalizzate a proteggere i datori di lavoro e i dipendenti sia nei luoghi di lavoro che all’esterno dei luoghi di lavoro.
Da ciò nascono i sindacati, delle associazioni che hanno la funzione di farsi promotrici degli interessi e dei bisogni dei lavoratori o dei datori di lavoro (si parla rispettivamente di organizzazione dei lavoratori oppure di associazioni datoriali o di categoria).
I sindacati possono esistere:
- all’interno dei luoghi di lavoro, attraverso le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) che sono applicabili in tutti i settori economici, tranne per i datori di lavoro non imprenditori (associazioni con fini politici, sindacali, ricreativi e sportivi) oppure tramite rappresentanze sindacali unitarie (RSU) disciplinate dagli Accordi Interconfederali tra sindacati (CGIL, CISL e UIL), Confindustria e Confcommercio applicabili alle aziende del settore industriale e del commercio
Ai sindacati presenti in azienda (a patto che siano occupati più di 15 dipendenti o 5 per le imprese agricole) sono riconosciuti dei diritti collettivi (assemblea, referendum e affissione) e individuali (divieto di discriminazione e proselitismo).
- all’esterno dei luoghi di lavoro, grazie ai sindacati extra-aziendali che hanno una struttura verticale, in base alla categoria merceologica o al settore produttivo, e una struttura orizzontale, che comprende i lavoratori dei vari settori produttivi presenti in un determinato territorio
Il principale compito svolto dai sindacati è la contrattazione collettiva che mira a stabilire il trattamento economico e normativo dei dipendenti e a regolare i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori.
Per quanto riguarda i finanziamenti dei sindacati, questi si finanziano attraverso i contributi versati dai propri associati, cosiddetta “quota sindacale” calcolata in base alla retribuzione del dipendente, trattenuta direttamente in busta paga dal compenso netto e versata dall’azienda all’organizzazione per conto del lavoratore.
L’associato può dover pagare una quota associativa iniziale insieme alla quota sindacale.
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