Nell’ambito della disciplina del lavoro si possono distinguere diverse fonti giuridiche:
- le fonti internazionali o sovranazionali (le norme internazionali di origine consuetudinaria, le norme internazionali di natura pattizia (cioè i Trattati) e il diritto europeo)
- le fonti legislative, statuali e regionali (la Costituzione, le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge come i decreti legislativi, i regolamenti, emanati ad esempio dal Governo tramite decreto del Presidente della Repubblica e le leggi regionali)
- le fonti contrattuali, collettive e individuali (quindi il CCNL e i contratti individuali)
Per quanto riguarda questi ultimi, il CCNL sta per Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed è l’accordo tra un datore di lavoro (o un gruppo di datori di lavoro) ed un’organizzazione o più di lavoratori, allo scopo di stabilire le regole che disciplinano il rapporto di lavoro, come il trattamento minimo garantito e le condizioni di lavoro alle quali dovranno conformarsi i singoli contratti individuali stipulati sul territorio nazionale.
Il contratto individuale invece è l’accordo fra dipendente e datore di lavoro/azienda.
In base al criterio dell’ordine gerarchico, poiché la norma di ordine superiore prevale su quella di ordine inferiore, le norme della Costituzione, del diritto sovranazionale e delle leggi nazionali prevalgono su quelle del contratto collettivo: quindi le disposizioni del contratto collettivo non possono essere mai in contrasto con la legge o derogare alla stessa in senso peggiorativo.
Allo stesso modo il contratto individuale non può derogare in senso peggiorativo al CCNL.
Se un lavoratore vuole verificare che il suo sia un giusto contratto rispetto a quanto stabilito dal CCNL, dovrà consultare il CCNL del proprio settore.
Lo può fare dal portale del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro) in cui c’è un database dei contratti collettivi di lavoro continuamente aggiornato.
Si può scegliere il settore lavorativo e poi scaricare il proprio CCNL nel formato che si preferisce.
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