Coltivatore diretto, può vendere solo i suoi prodotti?


Coltivatore




Secondo l’articolo 2135 del Codice Civile, è considerato imprenditore agricolo anche chi esercita attività di coltivazione del fondo e attività connesse.

Cosa si intende con coltivatore diretto

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo […]”




L’articolo 4 D.Lgs. 228/2001 riforma quanto è stato disciplinato dalla legge 59/1963 che limitava la vendita ai prodotti agricoli propri.

Il D.Lgs. 228/2001

Il D.Lgs. 228/2001 infatti prevede che il coltivatore diretto non possa vendere più solo i propri prodotti ma anche quelli derivati, ottenuti per effetto di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli propri, prodotti derivanti dalla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli provenienti dal proprio fondo, prodotti agricoli acquistati da altri produttori agricoli e appartenenti allo stesso settore merceologico, seppur in misura non prevalente e prodotti agricoli acquistati da altri soggetti non produttori agricoli seppur in misura non prevalente.

Con l’articolo 1, comma 700 L 145/2018 che introduce il nuovo comma 1-bis dell’articolo 4, si dichiara che “possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli”.


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