Malattia in caso di quarantena da coronavirus, come è calcolata?


Malattia




Il Decreto Cura Italia, che racchiude tutte le misure pensate dal Governo per aiutare le famiglie a fronteggiare le difficoltà del Coronavirus, ha previsto che il periodo di quarantena (sia nel caso della “sorveglianza attiva” sia in quello della “permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”), per tutti i lavoratori del settore privato, venga equiparato ad un periodo di malattia quindi con tutto quello previsto dalla legge come i controlli malattia ad esempio.

Malattia in quarantena

Per “quarantena con sorveglianza attiva” si intende quella prevista per le persone che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di Coronavirus; invece, la “permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva” è quella che spetta alle persone che provengano da zone a rischio.

Spetta al medico curante redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; vengono considerati validi i certificati di malattia trasmessi prima dell’entrata in vigore del Decreto (quindi prima del 17 marzo). Anche se il lavoratore risulti essere positivo al COVID-19, il certificato deve essere redatto dal medico curante in forma telematica.




Come viene calcolato

Il periodo di quarantena come malattia viene retribuito come previsto dalla normativa vigente e non rientra nel periodo di comporto (cioè nel numero massimo di giorni in cui un lavoratore può stare a casa in malattia, conservando il proprio posto di lavoro). La novità è che gli oneri della quarantena come malattia non sono a carico del datore di lavoro o dell’Istituto previdenziale (ad esempio l’INPS) ma interamente a carico dello Stato.

Sempre nel Decreto Cura Italia è stato disposto che, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati che, in base alla legge 104 del 1992, abbiano il riconoscimento alla disabilità o certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali circa il rischio rilevante da immunodepressione o terapie oncologiche, il periodo di assenza dal posto di lavoro sia equiparato, fino al 30 aprile, come ricovero ospedaliero.


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