Malattia in caso di quarantena da coronavirus, come è calcolata?


Malattia




Il Decreto Cura Italia, che racchiude tutte le misure pensate dal Governo per aiutare le famiglie a fronteggiare le difficoltà del Coronavirus, ha previsto che il periodo di quarantena (sia nel caso della “sorveglianza attiva” sia in quello della “permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”), per tutti i lavoratori del settore privato, venga equiparato ad un periodo di malattia quindi con tutto quello previsto dalla legge come i controlli malattia ad esempio.

Malattia in quarantena

Per “quarantena con sorveglianza attiva” si intende quella prevista per le persone che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di Coronavirus; invece, la “permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva” è quella che spetta alle persone che provengano da zone a rischio.

Spetta al medico curante redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; vengono considerati validi i certificati di malattia trasmessi prima dell’entrata in vigore del Decreto (quindi prima del 17 marzo). Anche se il lavoratore risulti essere positivo al COVID-19, il certificato deve essere redatto dal medico curante in forma telematica.




Come viene calcolato

Il periodo di quarantena come malattia viene retribuito come previsto dalla normativa vigente e non rientra nel periodo di comporto (cioè nel numero massimo di giorni in cui un lavoratore può stare a casa in malattia, conservando il proprio posto di lavoro). La novità è che gli oneri della quarantena come malattia non sono a carico del datore di lavoro o dell’Istituto previdenziale (ad esempio l’INPS) ma interamente a carico dello Stato.

Sempre nel Decreto Cura Italia è stato disposto che, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati che, in base alla legge 104 del 1992, abbiano il riconoscimento alla disabilità o certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali circa il rischio rilevante da immunodepressione o terapie oncologiche, il periodo di assenza dal posto di lavoro sia equiparato, fino al 30 aprile, come ricovero ospedaliero.

Per una stampa libera


sostieni il nostro lavoro con una donazione

Le donazioni con PAYPAL sono sicure al 100%





Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*


Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.