Agenzia di viaggi, quale regime fiscale utilizzare

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Agenzia di viaggi

Tabella dei Contenuti

Le agenzie di viaggi sono sottoposte, ai fini IVA, ad un regime ordinario ma anche ad un regime speciale secondo quanto stabilito dall’ART. 74-ter del DPR n 633/72. Questo regime “speciale” è applicabile alle agenzie di viaggio e dai tour operator, in possesso della prevista autorizzazione ovvero per tutte le agenzie che svolgono attività di organizzazione e vendita di pacchetti turistici in proprio o tramite mandatari con rappresentanza.

I pacchetti viaggio

Questi pacchetti includono viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, convegni e così via ovvero tutte quelle attività che comprendono più prestazioni a fronte del pagamento di un corrispettivo unitario che costituisce un’unica operazione.

Inoltre, questo regime speciale detto anche base da basesi applica anche per gli organizzatori di giri turistici: soggetti che mettono a disposizione dei viaggiatori dei pacchetti turistici (compresi i pacchetti turistici organizzati nell’arco della stessa giornata come escursioni o visite della città). Invece, il regime speciale non si applica quando le agenzie di viaggio svolgano mera attività di intermediazione nei confronti dei clienti, come nei casi di:

  • prenotazioni di alberghi;
  • prenotazioni di viaggi;
  • vendita di biglietti di trasporto;
  • servizi relativi alla vidimazione dei passaporti e così via.

Così, regolarmente, se in un pacchetto turistico si riscontrano prestazioni di terzi e prestazioni proprie dell’organizzatore, bisognerà distinguere i corrispettivi e i costi relativi ai servizi resi dalle strutture proprie (che saranno assoggettati al regime ordinario IVA) rispetto a quelli che fanno riferimento a servizi resi dai terzi (che saranno assoggettati al regime speciale). Oppure, l’agenzia di viaggi dovrà separare a monte le attività tenendo conto che in questo caso, sarà necessario:

  • avere dei registri separati per ogni attività separata;
  • fatturare le operazioni con delle serie numeriche differenti;
  • annottare le varie operazioni separatamente;
  • liquidare separatamente l’imposta e versarla cumulativamente;
  • presentare una dichiarazione annuale unitaria.
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