Ditta individuale, si possono assumere apprendisti?


Ditta individuale




Il contratto di apprendistato si caratterizza per l’alternanza di momenti lavorativi e momenti di formazione che si svolgono in impresa o all’esterno, presso strutture formative specializzate. Il contratto di apprendistato è definito dall’art. 1, co. 1 D.lgs 167/2011 come “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani“.

Dipendenti nella ditta individuale

Nelle aziende con un numero di lavoratori pari o superiore alle 10 unità, come possono essere le ditte individuali,  non si può superare il rapporto 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate presso lo stesso datore di lavoro; nelle aziende con un numero di lavoratori inferiori alle 10 unità, il rapporto è pari al 100% delle maestranze qualificate. Ma, nel caso delle ditte individuali o aziende senza dipendenti, il datore di lavoro, pur non avendo maestranze qualificate in azienda, potrà assumere fino ad un massimo di 3 apprendisti.

La ditta individuale è la forma giuridica più semplice e meno onerosa perché per la sua costituzione è necessario solo aprire un numero di Partita IVA. Infatti, la ditta individuale è quel tipo di impresa che fa riferimento ad un solo titolare, ovvero l’imprenditore che è l’unico responsabile dei beni e servizi posti in essere e su lui grava anche il rischio dell’impresa oppure solo contro di lui possono rivalersi i creditori.




Impresa famigliare o coniugale

La ditta individuale può essere svolta anche nella forma di impresa familiare o di impresa coniugale. In questo ultimo caso, è necessario che i coniugi si siano prima sposati e devono essere in regime di comunione legale dei beni; inoltre, entrambi i coniugi devono gestire l’impresa nella parità delle condizioni e non devono sussistere vincoli di subordinazione.

Ad ogni modo,  l’imprenditore può servirsi dell’aiuto dei proprio familiari. Infatti, possono partecipare alla ditta individuale anche il coniuge e i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (art. 230 bis CC)


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