I produttori agricoli possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio italiano, i prodotti che provengono in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Ad oggi c’è un forte rilancio di questa attività tanto che molti giovani decidono di intraprendere il lavoro di produttore agricolo.
Bisogna distinguere diversi casi:
- se la vendita dei prodotti agricoli avviene in forma itinerante, bisogna comunicare preventivamente al Comune del luogo dove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- Se la vendita diretta viene esercitata non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, tale comunicazione deve essere indirizzata al sindaco del Comune in cui si vuole svolgere la vendita.
- Se la vendita avviene al dettaglio su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola (o in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali), non è necessario comunicare l’inizio delle attività.
- Se la vendita diretta avviene mediante il commercio elettronico, questa attività può essere iniziata previa comunicazione al Comune in cui l’azienda svolge la produzione.
Quanto ai mercati agricoli, partendo dal presupposto che questi devono essere conformi alle norme igienico- sanitarie ed essere soggetti ai controlli da parte delle autorità competenti, per quanto riguarda la vendita dei prodotti agricoli all’interno di questi può essere esercitata dai titolari dell’impresa, dai relativi familiari coadiuvanti o dal personale dipendente dell’azienda.
Il decreto legislativo a riguardo stabilisce
Il decreto legislativo a riguardo stabilisce che siano “posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l’indicazione del luogo di origine territoriale e dell’impresa produttrice”.
Infine, una recente disposizione meritevole di interesse, è quella contenuta nel comma 700 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2019 che, al decreto legislativo 228/2001, stabilisce che i produttori agricoli possono vendere direttamente al dettaglio, prodotti agricoli ed alimentari appartenenti a categorie merceologiche diverse da quelle prodotte in azienda, purché gli acquisti siano effettuati presso altri produttori agricoli.
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