La Cassa integrazione è uno degli ammortizzatori sociali previsti dal nostro ordinamento che consiste nel versamento da parte dell’INPS di una somma di denaro nei confronti dei lavoratori che hanno subito una diminuzione o sospensione dell’attività lavorativa. Nel caso della Cassa integrazione ordinaria, è prevista un’integrazione o sostituzione della retribuzione dei lavoratori per i quali la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia dovuta a situazioni aziendali causate da eventi temporanei e non imputabili all’impresa o ai dipendenti.
Quanto dura la cassa integrazione?
La CIG viene corrisposta fino ad un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile fino ad un massimo di 52 settimane.
L’integrazione salariale è rappresentata dall’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le 0 ore e il limite dell’orario contrattuale.
L’importo del trattamento della Cassa integrazione ordinaria non può superare ogni anno degli importi massimi mensili che vengono stabiliti con apposita circolare, rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di 12 mensilità.
La Cassa integrazione straordinaria
Per quanto riguarda la Cassa integrazione straordinaria, consiste in un’indennità che sostituisce e/o
integra la retribuzione dei lavoratori sospesi o ad orario ridotto di aziende in situazione di difficoltà produttiva.
La sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa deve essere causata da:
- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale (ad esclusione di cessazione dell’attività produttiva o di un ramo di essa);
- contratti di solidarietà.
L’integrazione salariale, anche in questo caso, ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le 0 ore e il limite dell’orario
contrattuale.
Con la circolare n.5 del 2019, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale in vigore dal
primo gennaio 2019 sono:
- 993,21 euro per le retribuzioni inferiori o uguale a 2148,74 euro;
- 1193,75 euro per le retribuzioni superiori a 2148,74 euro.
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