La legge prevede come principio generale quello per cui le attività commerciali possono essere svolte senza dover rispettare orari di apertura o di chiusura, l’obbligo di chiusura di domenica e l’obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Quindi è molto diversa la situazione per quanto riguarda le ferie dipendente e invece le ferie di chi possiede un’attività commerciale in proprio.
Tuttavia, prevede che in dodici giorni festivi dell’anno, le attività commerciali debbano essere svolte nel rispetto degli orari di apertura e di chiusura domenicale e festiva.
Questi dodici giorni festivi sono:
- il primo dell’anno;
- l’Epifania;
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
- la domenica di Pasqua;
- il lunedì dopo Pasqua;
- il primo maggio, festa del lavoro;
- il 2 giugno, festa della Repubblica;
- il 15 agosto, festa dell’Assunzione della beata Vergine Maria;
- il primo novembre, festa di Ognissanti;
- l’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione;
- il giorno di Natale;
- il giorno di Santo Stefano.
Tuttavia, l’esercente dell’attività commerciale (ad eccezione, ad esempio, delle attività di somministrazione di alimenti o bevanda o di rivendita di generi di monopolio o le stazioni di servizio autostradali e così via) può derogare all’obbligo di chiusura fino ad un massimo di sei giorni fra i dodici elencati prima.
Ovviamente, l’esercente dovrà comunicarlo al Comune di competenza.
Resta a discrezione di ciascun Comune, predisporre appositi accordi territoriali non vincolanti, per definire gli orari e le chiusure degli esercizi commerciali, pur nei limiti della legge. Inoltre, è il Sindaco che, per esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, può, se necessario, limitare l’afflusso del pubblico in certe zone del territorio comunale, decidendo gli orari degli esercizi commerciali o dei pubblici esercizi.
Se non vengono rispettate le disposizioni circa l’obbligo di chiusura degli esercizi commerciali, è prevista una sanzione amministrativa che va da 2000 fino ai 12000 euro, più la sanzione accessoria di chiusura dell’esercizio da uno a dieci giorni.
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