Ogni lavoratore ha diritto ogni anno alle ferie, un periodo di astensione dal lavoro che viene normalmente retribuito. In particolare al lavoratore spetta un periodo minimo di 4 settimane di ferie annuali retribuite di cui due settimane vanno godute nell’anno in cui sono state maturate, mentre le altre due possono essere fruite entro 18 mesi dalla maturazione.
Il lavoratore non può rinunciare alle ferie
Il lavoratore non può rinunciare alle ferie né in cambio di denaro (è un diritto non monetizzabile) né dietro richiesta del datore di lavoro. In linea di massima non si possono accumulare le ferie negli anni, perché queste sono obbligatorie e, in caso il lavoratore non ne fruisca nei termini previsti, ci possono essere delle conseguenze per l’azienda.
È per questo motivo che, per evitare l’accumulo delle ferie (e quindi sanzioni severe), il datore di lavoro dovrà:
- chiedere ai dipendenti di pianificare le ferie con dovuto preavviso nei periodi stabiliti
- programmare la chiusura aziendale in periodi in cui la produttività sarà più bassa (ad esempio in alcuni mesi estivi o durante le vacanze natalizie)
- monitorare le ferie residue di ogni dipendente in modo da evitare l’eventuale accumulo di ferie
- inviare comunicazioni scritte al dipendente in cui dichiara la sua disponibilità a fargli fruire delle ferie
Tuttavia, anche se il diritto alle ferie non è monetizzabile, ci sono dei casi in cui, per le ferie non godute, il lavoratore può ottenere il pagamento dovuto.
Infatti, in caso di cessazione del rapporto di lavoro (per dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, scadenza del contratto a tempo determinato), può accadere che il lavoratore abbia accumulato delle ferie.
In questo caso può ottenere il relativo pagamento delle ferie non godute.
Ancora, se il contratto di lavoro ha una durata inferiore all’anno, è possibile convertire le ferie in denaro, perché la breve durata dell’attività garantisce comunque il recupero psico-fisico del dipendente.
Infine, è possibile convertire in denaro le ferie aggiuntive, quelle eventualmente previste dai contratti collettivi rispetto alle ferie minime disposte dalla legge (4 settimane all’anno).
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