La NASPI 2019 spetta anche a chiunque si trovi all’estero, sia per trovare una nuova occupazione sia per altre ragioni (ad esempio, periodo di vacanza): questo è quanto stabilito dalla circolare 177/2017 del 28 novembre. Ovviamente è sempre bene controllare sul sito dell’INPS se ci sono stati cambiamenti per la Naspi 2019 previsti dalla legge.
Questa circolare si applica ai cittadini disoccupati:
- di uno Stato dell’Unione Europea;
- di uno Stato del SEE;
- Svizzeri;
- di Paesi Extracomunitari ma solo se residenti in uno Stato dell’Unione Europea, assicurati almeno in due stati membri;
- apolidi e rifugiati residenti in uno Stato membro.
Stando alla disposizione, il disoccupato che percepisce l’indennità di disoccupazione NASPI in un Paese dell’Unione Europea e effettua un viaggio in un altro paese dell’Unione per cercare una nuova occupazione, potrà continuare a ricevere la NASPI dall’Italia per un massimo di tre mesi.
L’assenza dall’Italia e la Naspi
Quindi, a partire dal quarto mese di assenza dall’Italia, al percettore della NASPI non spetterà più l’indennità di disoccupazione. La NASPI viene sospesa fino a che il disoccupato non comunica all’INPS l’avvenuta iscrizione con la data.
Queste operazioni possono essere effettuate tramite il portale dell’INPS quindi è bene iscrivervi al portale online per verificare ed effettuare le comunicazione del caso. Ricordiamo che se avete fatto domanda disoccupazione sarà possibile verificare l’andamento della vostra Naspi.
A cominciare dalla data di questa comunicazione, l’INPS ricomincerà a pagare al cittadino.
Se, invece, l’iscrizione presso l’Ufficio del lavoro dello Stato comunitario avviene dopo sette giorni, la
NASPI sarà pagata dalla data di iscrizione e fino alla data di scadenza (cioè tre mesi a partire dalla data
di partenza dall’Italia o dall’Estero). Se il cittadino che percepisce la NASPI effettua un viaggio all’Estero
per cercare un nuovo lavoro ma non lo comunica al Centro per l’Impiego, allora la NASPI decadrà per lui
e l’INPS recupererà l’intera somma versata a partire dal giorno in cui ci si è trasferiti all’Estero.
Infatti, secondo la circolare 224/2016 e le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 185/2016, in caso
di mancata presentazione alle convocazioni, senza giustificato motivo di assenza, sono previste delle
sanzioni come la decurtazione di una percentuale della mensilità o la decadenza del beneficio.
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