L’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali dei lavoratori, si estende anche al caso di “infortunio in itinere”.
L’infortunio in itinere è l’evento accidentale che si verifica durante il normale percorso:
- di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro;
- che collega due luoghi di lavoro (se il lavoratore ha più rapporti in essere);
- di andata e ritorno dal luogo di lavoro al luogo in cui il lavoratore consuma abitualmente i pasti (se non c’è la mensa aziendale).
Qualora si verifichi un infortunio del genere, il lavoratore deve immediatamente informare il datore di lavoro; infatti, nel caso di mancata comunicazione, viene meno il diritto alla copertura assicurativa INAIL per i giorni antecedenti alla stessa.
Il lavoratore infortunato dovrà sottoporsi ad una visita medica presso la struttura sanitaria competente (pronto soccorso o ambulatorio medico) e, subito dopo, fornire al datore il numero identificativo, la data di rilascio e il periodo di prognosi del certificato.
Nel caso in cui subentrasse la copertura INAIL, il dipendente dovrà sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche prescritte dall’INAIL e rendersi reperibile alle visite di controllo (se previste dal contratto collettivo).
Dall’altra parte, il datore di lavoro deve inoltrare all’INAIL, in via telematica:
- la comunicazione di infortunio entro 48 ore dalla ricezione del certificato in caso di assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell’evento) e fino a tre (in questo caso la comunicazione ha solo fini statistici).
- la denuncia d’infortunio per gli eventi con prognosi superiore a tre giorni (escluso quello dell’evento) va trasmessa entro due giorni da quando il datore ne ha avuto notizia o 24 ore in caso di morte o pericolo di morte.
Questo documento assolve anche all’obbligo di comunicazione degli eventi con prognosi superiore ai 30 giorni o mortali, all’autorità locale di pubblica sicurezza del Comune in cui si è verificato l’evento.
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