Collaboratrice domestica, si può scaricare oppure no?


Collaboratrice domestica




Tutti  i contribuenti che hanno assunto in maniera regolare una collaboratrice domestica, colf, badante o baby sitter e versano i contributi INPS, possono scaricare le relative spese, presentando la dichiarazione dei redditi 2019, con il modello 730.

Se la collaboratrice domestica fa assistenza ad anziani

Queste spese, infatti, rientrano fra le spese detraibili relative ai servizi di assistenza ad anziani e ciò vuol dire che, per i contribuenti che hanno assunto una collaboratrice domestica, è possibile beneficiare della deducibilità dell’importo versato all’INPS per gli addetti a servizi domestici e all’assistenza personale o familiare e quindi recuperare una parte dei contributi obbligatori versati a questi soggetti (anche se i contributi sono stati versati per il familiare non a carico).

Con il modello 730 è possibile dedurre dal reddito complessivo, i contributi previdenziali pagati per la collaboratrice domestica: deve presentare la dichiarazione dei redditi il datore di lavoro che ha effettuato il versamento degli importi per un limite annuo massimo di 1549,36 euro. Sono deducibili le somme versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri.




I contributi previdenziali

Si possono dedurre anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un’agenzia interinale, se l’agenzia rilascia una certificazione interinale che attesti gli importi pagati, i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e del lavoratore. Per la deducibilità dei contributi con il 730 bisogna conservare le ricevute di pagamento con tutti i riferimenti del rapporto di lavoro (ore trimestrali, retribuzione oraria e così via) eseguiti con conto corrente postale o MAV nel 2018.

Per le agenzie interinali e per le cooperative di servizi, la fattura deve indicare:

  • il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
  • i dati identificativi della cooperativa o dell’agenzia;
  • la specificazione della natura del servizio reso;
  • l’indicazione della quota di contributi a carico del datore di lavoro.


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