Spesso si sente parlare di persone che lavorano in cooperative, ma come funziona il lavoro in cooperativa? Questo tipo di organizzazione è un tipo di società caratterizzata da uno scopo mutualistico: viene costituita per gestire in comune un’impresa che ha lo scopo di dare ai suoi stessi soci quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è stata costituita. Il socio che è sia membro della società cooperativa sia presta la sua attività lavorativa all’interno di questa, è detto socio lavoratore.
Cooperativa, il rapporto associativo
Con lo svolgimento di tale attività lavorativa, il socio lavoratore contribuisce al raggiungimento degli specifici scopi della società cooperativa. Il socio lavoratore ha dunque sia un rapporto associativo (poiché partecipa attivamente alla gestione della cooperativa) sia un rapporto di lavoro, che può essere:
- subordinato;
- parasubordinato;
- autonomo;
- di collaborazione coordinata e continuativa.
Il rapporto di lavoro del socio lavoratore di una cooperativa è regolato da:
- legge;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- Contratto Individuale firmato dal lavoratore e dalla Cooperativa.
Nel caso di rapporto di lavoro di tipo subordinato, si applicano le medesime disposizioni di legge previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Questo tipo di rapporto prevede:
- retribuzione fissa mensile (come previsto da Contratto Nazionale di appartenenza);
- contribuzione previdenziale;
- ferie e permessi;
- malattia e maternità.
Nel caso di rapporto di lavoro autonomo, il lavoratore si obbliga a compiere, contro un corrispettivo, un’opera o un servizio con il proprio lavoro, senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Le collaborazioni coordinate e continuative hanno, invece, per oggetto una prestazione coordinata e continuativa a carattere prevalentemente o anche esclusivamente personale e riguardano prestazioni riconducibili al lavoro autonomo.
Il tipo di contratto
Questo tipo di contratto di lavoro prevede l’iscrizione del collaboratore alla Gestione Separata INPS con il versamento dei contributi previdenziali ripartito fra collaboratore e committente (nella misura, rispettivamente, di un terzo e due terzi).
Per tutti i lavoratori soci delle cooperative, le indennità di malattia, maternità o tubercolosi vengono liquidate nelle percentuali previste dalla legge. Il loro calcolo è calcolato in base ai salari medi e convenzionali sulla quale sono calcolati i contributi.
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