Assumere un lavoratore per il lavoro domestico senza contratto è possibile: si tenga presente, però, che si corre il rischio di incappare in sanzioni amministrative e penali. Perché? Perché quando si assume un lavoratore domestico presso il proprio domicilio si è – a tutti gli effetti – dei datori di lavoro e, proprio per questa ragione, si dovrebbe assumere un collaboratore domestico con regolare contratto.
Ad esempio, anche assumendo un collaboratore domestico o una collaboratrice domestica non regolarizzato/a – e non comunicandone l’assunzione al Centro per l’impiego – si rischia una sanzione amministrativa che vai dai 200 ai 500 euro. Inoltre, in assenza dell’iscrizione del lavoratore all’INPS, si rischia una multa dai 1500 euro ai 12.000 euro e, nel caso in cui non vengano versati i contributi, la sanzione può arrivare ad una percentuale del 30 % sul totale dei contributi evasi. E’ fortemente consigliato, quindi, regolarizzare al 100 % il collaboratore domestico assunto.
Lavoro domestico, è possibile il contratto ad ore
Nell’evenienza in cui si abbia la necessità che il lavoratore presti il proprio servizio per qualche ora
settimanale (e, quindi, non per tutti i giorni della settimana) sarà possibile stipulare tra datore di lavoro
e collaboratore domestico un contratto a ore: quest’ultimo non dovrà, però, superare le 24 ore
settimanali, “spalmate” su 5 o 6 giorni lavorativi. Altrimenti si dovrà procedere con un regolare contratto lavoratore domestico.
Per essere assunti come domestica o colf è necessario presentare, al proprio datore di lavoro, la carta
d’identità, la tessera sanitaria, il codice fiscale e – nel caso in cui si provenga da paesi extra UE – il
permesso di soggiorno. Il contratto di lavoro che regolamenta l’impiego di un collaboratore domestico
deve contenere, inoltre, la data di inizio del rapporto di lavoro, la data di cessazione (se il contratto è a
termine), la durata del periodo di prova, lo stipendio, la categoria e l’anzianità di servizio, la convivenza o
meno col datore di lavoro, le condizioni per il vitto e l’alloggio, gli orari di lavoro, il giorno di riposo
settimanale (nonché la mezza giornata di riposo settimanale) e il periodo concordato per il godimento
delle ferie annuali.
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