La questione riguardante i lavoratori domestici e la loro messa in regola è, specialmente negli ultimi anni, molto controversa a causa anche delle modifiche della legislazione nazionale. Se prima infatti la maggior parte del lavoro domestico veniva svolto in nero, e quindi pagato in contanti, oggi è fatto obbligo di farne comunicazione agli enti sia per una questione finanziaria, e quindi per il regolare versamento dei contributi, sia per quanto riguarda la tutela del lavoratore sotto tutti i punti di vista.
Il contratto attraverso il quale è possibile mettere in regola una baby sitter, una colf o comunque una persona che si occupi della casa è quello relativo al lavoro domestico, e può essere sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato.
Lavoro domestico, il contratto è una tutela da entrambe le parti
E’ consigliabile che esso venga redatto in forma scritta, onde evitare controversie in futuro tra le due
parti, ma è giusto e utile ricordare che non è obbligatoria. Ciò che è d’obbligo, invece, è la comunicazione dell’inizio del rapporto di lavoro all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, l’INPS. Essa dev’essere effettuata entro il giorno precedente l’inizio e può essere fatta sia in maniera telematica, attraverso il sito ufficiale, sia utilizzando altri canali, quali ad esempio in Contact Center o le sedi dislocate sul territorio.
Da tale comunicazione, vi sarà l’avvio del lavoro domestico inps, che può essere retribuito sia
attraverso il versamento della cifra dovuta, sia mediante l’utilizzo dei voucher. In base al metodo
previsto, cambia il lavoro domestico contratto che viene utilizzato: in quest’ultimo caso, infatti, i
contributi lavoro domestico vengono versati all’Inps con contratto di lavoro occasionale accessorio.
Attraverso l’utilizzo dei voucher, i contributi versati all’istituto di previdenza sono pari al 25%, mentre il
restante può essere riscosso comodamente dal lavoratore in posta o versati su una carta direttamente
dall’ente. Questo metodo risulta essere molto comodo e di semplice utilizzo sia per il lavoratore che per
il committente.
5 Trackbacks / Pingbacks