Crowdfunding, le raccolte fondi sono da tassare?  


Crowdfunding




Il crowdfunding è un modo per finanziare delle iniziative imprenditoriali o dei progetti (ad esempio di start up o di PMI) utilizzando delle piattaforme specifiche. Investitori non professionali sostengono il progetto e diventano soci di questo, andando a possedere delle quote di partecipazione della stessa azienda.

Tasse e Crowdfunding

Quindi, la remunerazione dell’investitore viene dai possibili guadagni derivanti dall’aumento del valore economico delle quote societarie in suo possesso (in caso di rivendita), oppure da eventuali guadagni, sotto forma di utili distribuiti, nel caso in cui il progetto venga realizzato e commercializzato.

Dal punto di vista fiscale, quando gli effetti dell’iniziativa si esauriscono in un dato momento e si traducono in una operazione di piccolo valore, l’attività è considerata non professionale e questo non determina effetti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.




Questo perché ai fini reddituali, tali proventi possono essere classificati, ai fini Irpef, tra i redditi da lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale (anche se non esclusivo) di arti e professioni e dall’utilizzazione economica di opere di ingegno e di brevetti industriali.

Se invece il progetto riguarda un attività di tipo commerciale, i proventi si considerano conseguiti nell’esercizio d’impresa e quindi saranno soggetti ad Irpef o ad Ires, a seconda della tipologia societaria adottata o dal regime fiscale prescelto.

Equity crowdfunding

Se si tratta di equity crowdfunding (quindi si verifica un aumento del capitale sociale non gratuito ma a pagamento), deve esserci il pagamento dell’imposta di registro fissa di 200 euro.

Se invece si tratta di reward (prevede una ricompensa al sostenitore del progetto al raggiungimento dell’obiettivo della campagna) o donation crowdfunding (semplice donazione), le sopravvenienze attive straordinarie concorrono ai fini delle imposte sul reddito delle società (Ires).

Queste produrranno quindi una variazione in aumento e di conseguenza una maggiore tassazione. Dovrebbe inoltre essere consentita la loro rateizzazione ai fini fiscali per il criterio di cassa nell’esercizio in cui sono state incassate e nei successivi, non oltre il quarto.

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