I giornalisti iscritti all’Ordine, sia pubblicisti che professionisti, devono conseguire nel triennio 60 crediti formativi proprio in virtù della Formazione Continua, prevista dalla Legge 148/2011, Dpr 137/2012.
In particolare, ogni anno solare devono essere conseguiti almeno 15 crediti (idealmente in media, 20 crediti) di cui 20 dedicati alla materia deontologica (questa formazione è gratuita ed i corsi a riguardo sono sempre tenuti da giornalisti).
I crediti formativi possono essere acquisiti:
- frequentando eventi formativi accreditati dal CNOG (Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti);
- frequentando eventi formativi aziendali accreditati dal CNOG (si possono maturare fino a 30 crediti con un massimo di 7 crediti per evento);
- insegnando materie inerenti alla professione in corsi o master di livello accademico e in master o scuole riconosciute dal CNOG;
- partecipando ad eventi formativi individuali riconosciuti dal CNOG;
- seguendo eventi formativi a distanza accreditati.
La certificazione dei crediti formativi viene fatta ad opera dell’ente organizzatore dell’evento: l’Ordine nazionale ha infatti dotato gli Ordini regionali di rilevatori elettronici per registrare le presenze.
Sempre l’ente che organizza l’evento rilascia gli attestati di frequenza su cui sono indicati i crediti spettanti a chi ha partecipato.
Se l’iscritto all’Ordine infatti non osserva l’obbligo formativo, in base all’art. 9 del regolamento, viene dichiarato inadempiente e invitato dall’Ordine regionale ad avviare entro tre mesi il percorso formativo.
Se continua con l’inosservanza, il Consiglio regionale dell’Ordine lo segnala al Collegio territoriale di disciplina. Sono esentati dal conseguire i crediti i giornalisti iscritti all’Albo da più di 30 anni che svolgono l’attività a qualsiasi titolo: questi devono conseguire nel triennio solo i 20 crediti nella materia deontologica.
Non devono conseguire i crediti:
- i giornalisti in pensione o che non svolgono l’attività giornalistica;
- le donne in maternità o chi si trovi in congedo parentale;
- i malati o gli infortunati;
- coloro che abbiano un impedimento derivante da accertate cause oggettive;
coloro che ricoprano cariche elettive per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di aspettativa dal lavoro per la durata del mandato e limitatamente ad esso.
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