I giornalisti, professionisti e pubblicisti, iscritti ad un Ordine professionale devono, a partire da gennaio 2014 (Legge 148/2011, Dpr 137/2012), assolvere all’obbligo della Formazione Continua. Infatti, l’aggiornamento è una delle condizioni per poter mantenere l’iscrizione all’Ordine. Ovviamente prima di tutto è bene sapere come diventare giornalista e quale percorso iniziare.
Crediti giornalista, quanti ne servono
In particolare, si tratta di 60 crediti formativi nel triennio (ad esempio nel triennio 2020-2022 e a seguire) ovvero in media 20 crediti ogni anno solare (poiché il minimo per ogni anno è di 15 crediti). Un credito equivale ad un’ora di formazione e, nello specifico, nel triennio 20 crediti sono da dedicarsi obbligatoriamente alla materia deontologica (e questa disciplina è assicurata gratuitamente).
La formazione può essere a distanza, anche con corsi online oppure in aula.
Per prima cosa il giornalista deve essere a conoscenza del Regolamento sulla Formazione Professionale Continua e scegliere gli eventi formativi a cui partecipare, prendendo atto di quelli che rilascino effettivamente dei crediti. A questo punto, stilare un elenco di tutti gli eventi e dei relativi crediti rilasciati così da poterne accumulare almeno 15 in un anno (e 60 obbligatori totali nel triennio, di cui 20 in deontologia).
Chi non consegue i crediti obbligatori potrà essere sottoposto ad un’azione disciplinare e, nel caso in cui persista l’inosservanza, il Consiglio regionale dell’Ordine lo segnalerà al Consiglio di disciplina territoriale. Per quanto riguarda i giornalisti iscritti all’Albo da più di 30 anni che svolgono l’attività a qualsiasi titolo, sono obbligati a conseguire nel triennio solo i 20 crediti nella materia deontologica.
I giornalisti in pensione o che non svolgono l’attività giornalistica, non hanno obblighi di formazione così come le donne in maternità o chi si trovi in congedo parentale, i malati o gli infortunati o coloro che abbiano un impedimento derivante da accertate cause oggettive e coloro che ricoprano cariche elettive per le quali, la vigente legislazione, preveda la possibilità di usufruire di aspettativa dal lavoro per la durata del mandato e limitatamente ad esso.
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