Sanificazione luoghi di lavoro, quale ditte chiamare


Sanificazione




Per quanto riguarda la sanificazione è stato diffuso il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro che dispone le misure da mettere in atto dalle aziende per prevenire la diffusione del contagio.

Sanificazione, ogni quanto si fa?

A questo proposito si fa riferimento alla pulizia giornaliera e alla sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago oltre che di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici sia nei reparti produttivi.

Per le operazioni di sanificazione, ci si può affidare a personale interno (purché sia adeguatamente formato e abbia le strumentazioni adatte) oppure a ditte esterne specializzate.




Per quanto riguarda la formazione, il personale deve essere addestrato:

  • sulla differenza fra virus e batteri;
  • sulla differenza fra pulizia, detersione, igienizzazione, disinfezione, sanificazione e sterilizzazione;
  • sui prodotti chimici da utilizzare;
  • sulle modalità d’uso delle attrezzature;
  • sulle procedure di lavoro da seguire;
  • sull’utilizzo corretto dei dispositivi di protezione individuale.

Quando si sceglie la ditta esterna, bisogna stare attenti che l’attività di sanificazione possa essere svolta: solo le ditte con codice ATECO 81.29.10 in visura camerale, possono svolgerle; quelle con codice ATECO 81.21.00, invece, possono svolgere solo la pulizia e la disinfezione ma non la sanificazione.

Inoltre, le ditte autorizzate a svolgere la sanificazione, devono possedere un responsabile tecnico che abbia uno di questi requisiti:

  • assolvimento all’obbligo scolastico e svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nel campo di attività all’interno di imprese del settore, per almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
  • attestato di qualifica a carattere tecnico;
  • diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività;
  • diploma universitario di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività.

Nel caso di attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione è idoneo un corso professionale nel cui piano di studi sia previsto un corso biennale di chimica per l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione e nozioni di scienze naturali e biologiche


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