Smart working, come si richiede


Smart working




Con l’emergenza Coronavirus si sta sempre più diffondendo una nuova modalità di esecuzione del lavoro, lo smart working o lavoro agile. Si tratta di una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che si caratterizza per la mancanza di vincoli orari e spaziali ed un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita con un accordo tra dipendente e datore di lavoro.

Sia all’interno dell’azienda sia in mobilità

In pratica, lo smart working può essere svolto sia all’interno dell’azienda sia in mobilità, da remoto, senza delle restrizioni precise riguardanti il luogo: si può lavorare da casa così come in qualsiasi altro posto.

L’obiettivo è, infatti, quello di poter conciliare lavoro e vita privata, riducendo lo stress e aumentando la produttività lavorativa. La procedura di adesione allo smart working, partita il 15 novembre 2017, prevede che le aziende interessate a sottoscrivere degli accordi individuali di smart working, procedano al loro invio tramite la piattaforma informatica presente sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, accedendovi con il proprio SPID.




Nell’accordo individuale devono essere indicati i dati:

  • del datore di lavoro;
  • del lavoratore;
  • della tipologia di lavoro agile (tempo determinato o indeterminato;
  • della sua durata.

Lo smart working è vantaggioso anche perché permette di continuare a lavorare quando si presentano delle situazioni particolari come l’attuale emergenza causata dal Coronavirus: per evitare spostamenti superflui dei lavoratori presso i luoghi di lavori o assembramenti negli uffici, questi possono continuare a lavorare da casa grazie al lavoro agile.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 è stata indetta una procedura semplificata per accedere allo smart working: sarà sufficiente inviare una comunicazione entro 5 giorni dall’avvio del lavoro agile, redatta tramite il portale Cliclavoro.

Dunque, viene meno il requisito dell’accordo scritto tra azienda e dipendente.

Inoltre, il datore di lavoro è tenuto ad inviare al dipendente, l’informativa sulla sicurezza anche via email, utilizzando il modulo messo a disposizione dall’INAIL.


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