Doppio lavoro si possono superare le 48 ore lavorative settimanali?


Doppio lavoro




Lavorare per vivere o vivere per lavorare? Il Decreto legislativo n.213/2004 sembrerebbe implicitamente dare una risposta a questo quesito, stabilendo delle norme per il miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute nell’ambito dell’orario di lavoro.

Tetto massimo di 40 ore settimanali

Ogni lavoratore può, infatti, lavorare per un massimo di 40 ore settimanali (orario normale di lavoro). Ogni riferimento a orari, mansioni etc è specificato all’interno del vostro contratto di lavoro.

Il datore di lavoro che faccia lavorare i propri dipendenti più di 40 ore settimanali, compie un illecito amministrativo che viene punito con una sanzione che va da 25 a 154 euro (nella misura ridotta) e da 154 a 1032 euro se l’illecito è grave (cioè se l’inosservanza si riferisce a più di 5 lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell’anno solare e per più di 50 giorni).

Tuttavia, sempre nello stesso decreto è stabilito che la durata massima, come limite medio legale dell’orario di lavoro, è di 48 ore settimanali. Questo orario comprende il lavoro ordinario e straordinario, che deve essere rispettato in riferimento al modulo organizzativo determinato dal datore di lavoro.




Quindi, anche se si svolge un doppio lavoro, il limite massimo settimanale da non superare sono le 48 ore.

Tuttavia sono consentite settimane con più di 48 ore di lavoro purché nel periodo di riferimento (che sia di 4,6 o 12 mesi) si verifichino settimane di minor intensità, in modo che la media lavorativa si mantenga nel limite legale.

In questi casi il datore di lavoro deve comunicare il superamento delle ore settimanali alla Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio ispezione del lavoro: l’obbligo vale per tutte le unità produttive con più di 10 dipendenti, sia nel settore pubblico che privato.

Quanto al lavoro straordinario, il datore di lavoro può ricorrere a questo entro il limite legale delle 250 ore annuali; si possono superare solo in presenza di eventi eccezionali o di causa maggiore o in caso di contrattazione collettiva che disciplini il lavoro straordinario e un monte ore superiore alle 250 all’anno.
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