Ogni contribuente che debba aprire la Partita IVA e lavorare in proprio deve comunicare necessariamente il codice ATECO, vale a dire un codice alfa numerico che identifica l’attività economica che svolgerà.
Comunicare il codice ATECO
Comunicare il codice ATECO quando si apre la Partita IVA è obbligatorio perché riesce ad inquadrare l’attività che si svolgerà ai fini fiscali, contributivi e statistici.
Il codice ATECO, nell’ambito della sicurezza del lavoro, serve anche per individuare la macrocategoria di rischio dell’attività economica (rischio basso, medio o alto).
Dunque è importante comunicare il giusto codice che identifica l’attività svolta.
Ma cosa succede se facciamo un lavoro che non rientra in quel codice ATECO?
Supponiamo ad esempio che sia cambiata l’attività lavorativa svolta e che quindi il codice ATECO indicato non vada più bene, a questo punto il contribuente deve comunicare la variazione del codice ATECO all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla variazione dell’attività.
La richiesta di modifica del proprio codice ATECO va effettuata attraverso i moduli AA9/11 e AA7/10 disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
La modifica del codice ATECO
La modifica del codice ATECO è obbligatoria e l’omessa dichiarazione di variazione dell’attività economica è soggetta a sanzione che può andare da 516 a 2.064 euro.
La variazione del codice ATECO può essere fatta anche con la presentazione del modello Redditi (in questo modo si evita la sanzione).
Se ad esempio un’azienda svolge sia un’attività prevalente che altre accessorie, nel modello Redditi bisognerà indicare i codici corretti per l’attività prevalente mentre per le attività secondarie è sufficiente la presentazione della sola variazione dati.
Non è necessario presentare la dichiarazione di variazione dati in caso di modifica dell’attività prevalente in relazione a codici attività già comunicati, poiché è sufficiente indicare il codice dell’attività divenuta prevalente nel modello ISA, nel relativo quadro contabile della dichiarazione dei redditi (RE, RF, RG) e nel quadro VA della dichiarazione IVA.
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