Il lavoro in nero viene sanzionato sia al datore di lavoro che al lavoratore: il primo è responsabile sotto un profilo amministrativo per non aver dichiarato l’assunzione agli uffici del lavoro e per non aver assicurato il dipendente. Il secondo, invece, commette reato nel momento in cui, pur lavorando in nero, percepisca la Naspi o altri sussidi statali previsti per chi è disoccupato o abbia un Isee sotto la soglia del reddito effettivamente percepito con la retribuzione in nero.
Il lavoratore sarà sanzionato:
- in maniera penale
- con l’interruzione dell’erogazione del beneficio
- con l’obbligo di restituire le somme percepite fino ad allora.
Se non restituisce tali somme, al lavoratore in nero verrà notificata una cartella esattoriale e si potrebbe procedere all’espropriazione dei propri beni (come il conto corrente o la pensione). Nel specifico, nel caso in cui il lavoratore percepisca indebitamente la Naspi, subirebbe un processo penale, smetterebbe di percepire il sussidio e sarebbe obbligato al rimborso di quanto ricevuto illegittimamente.
La legge, infatti, stabilisce che il lavoratore che presenta all’Inps o al Centro per l’impiego la dichiarazione per il riconoscimento dello status di disoccupato, anche se non percepisce alcuna indennità, viene punito con la reclusione fino a 2 anni (poiché commette il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).
Inoltre, chi, approfittando dello status di disoccupato, percepisca indebitamente la Naspi, può essere soggetto ad una contestazione per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Questo reato viene sanzionato con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.
Se la somma indebitamente percepita è inferiore ai 4000 euro viene applicata una sola sanzione amministrativa di un importo che può andare dai 5164 euro ai 25822 euro.
In ogni caso, l’importo della sanzione non può superare di tre volte il valore della somma percepita.
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