Cooperativa e ferie, come sono riconosciute


Cooperativa e ferie, come sono riconosciute




Le società cooperative nascono con uno scopo mutualistico, cioè quello di fornire ai propri soci, beni o servizi o lavoro a condizioni di mercato più vantaggiose.  Il soggetto che riveste sia il ruolo di membro della società cooperativa sia svolge la propria attività lavorativa all’interno di questa, viene detto socio lavoratore.

Questo instaura con la società un duplice rapporto:

  • associativo (poiché partecipa attivamente alla gestione dell’impresa);
  • di lavoro (poiché, prestando la propria attività lavorativa, contribuisce al raggiungimento degli scopi della società cooperativa e ha diritto ad una retribuzione).

Il tipo di rapporto di lavoro di un socio lavoratore di cooperativa può essere: subordinato, parasubordinato o autonomo.

Al socio lavoratore spettano, come per ogni altro lavoratore, dei diritti e dei doveri. La legge prevede il diritto del lavoratore alle ferie (Art. 36 della Costituzione): le modalità e il numero di giorni sono previsti dal Contratto collettivo nazionale di categoria.




Il datore di lavoro deve corrispondere le ferie maturate

Il datore di lavoro deve corrispondere le ferie maturate dal lavoratore in base alla prestazione lavorativa prestata. Dunque, anche al socio lavoratore di una società cooperativa spettano le ferie, ovviamente.

Per poterle richiedere, il lavoratore deve informare con debito preavviso il proprio superiore dell’intenzione di voler andare in ferie per un certo periodo.

Nel richiedere le ferie dovrà adottare un comportamento responsabile ed evitare di fare richiesta di ferie in un periodo che potrebbe comportare problemi alla produttività della società.

La richiesta di ferie

In genere, la richiesta delle ferie deve essere fatta presentando un apposito modulo di richiesta all’ufficio preposto che, una volta autorizzata, concederà al lavoratore di non lavorare in quel dato periodo. Nello statuto di una società cooperativa possono essere previste delle condizioni particolari per la concessione delle ferie che, ogni socio lavoratore, può consultare.

Comunque, vale la regola generale che le ferie maturate e non godute nell’anno devono essere godute entro il primo trimestre dell’anno successivo.


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