Una cooperativa è una forma societaria nata con uno scopo mutualistico: quello di offrire agli stessi soci beni e servizi per la quale la società è stata costituita. Il soggetto socio della cooperativa e che svolge la propria attività lavorativa all’interno di questa, viene detto socio lavoratore e quindi ha diritto ad una remunerazione.
Cooperativa e lavoro
La legge, infatti, prevede che le società cooperative debbano corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e, comunque, non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine. Nel caso di rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratto o accordi collettivi, il trattamento economico deve essere proporzionato ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.
I soci che non vengono pagati
Nel caso i soci lavoratori di una cooperativa non ricevano lo stipendio, possono agire sia nei confronti
della società cooperativa (per ottenere il pagamento dello stipendio non percepito) sia nei confronti del
committente per il quale hanno prestato la propria attività lavorativa. Il committente imprenditore o
datore di lavoro, è obbligato in solido con l’appaltatore e deve, entro due anni dalla cessazione
dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori quanto dovuto.
Per ottenere la condanna in solido della committente con la cooperativa, è necessario che fra le due sia
stato stipulato un contratto di appalto e che il lavoratore provi che abbia fornito la propria prestazione
di lavoro in un determinato luogo e per un determinato periodo di tempo.
E’ possibile che le assemblee delle società cooperative prevedano, nel caso di crisi aziendale, una
riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi anche al di sotto dei valori minimi previsti
dalla contrattazione nazionale del settore o della categoria affine.
Questa riduzione dello stipendio può essere fatta solo per un periodo di tempo limitato e a patto che
durante il periodo di crisi aziendale ci sia una effettiva difficoltà economica dell’azienda.
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